Statuto

1. Denominazione

Si costituisce la libera “Associazione di Mutuo Soccorso per il Diritto di Espressione”, di seguito denominata  Associazione, con sede in via fratelli Bandiera 19 a Imola (BO), presso l’Archivio Storico della Federazione Anarchica Italiana. Codice Fiscale 91276530374

L’adesione è individuale e si organizza strutturalmente in forma assembleare, nella quale ogni iscritto è membro attivo e passivo.

2. Finalità

  • L’Associazione   ha le finalità espresse nell’Atto Costitutivo
  • L’Associazione è un’organizzazione di solidarietà e sostegno legale
  • L’Associazione è indipendente da altre Associazioni, partiti o sindacati
  • L’Associazione favorisce, secondo le proprie possibilità e in coerenza con i principi espressi nell’Atto Costitutivo, l’assistenza legale e presta sostegno concreto e morale a tutti coloro che sono oggetto di persecuzioni in difesa dei diritti fondamentali delle persone.

3. Soci

Sono soci dell’ Associazione tutti coloro che individualmente aderiscono alla stessa, si riconoscono nell’Atto Costitutivo, nel presente statuto e contribuiscono con il pagamento regolare della quota di sottoscrizione  associativa e partecipano con la loro attività alla vita dell’ Associazione stessa. Si stabilisce una quota minima mensile di 5 euro da versare secondo le modalità scelte dall’associato.

La revoca di socio è determinata da:

  • Volontà del socio
  • Inadempienza alle norme associative suddette
  • Azioni incompatibili con le finalità e lo spirito associativo.

4. Funzionamento dell’Associazione

Il funzionamento dell’Associazione è garantito dalla forma assembleare.

L’assemblea annuale di tutti i soci dell’Associazione individuerà alcuni iscritti ai quali conferire incarichi fondamentali per la vita associativa:  revisore dei conti, tesoriere, presidente e coordinatore organizzativo. Il o la presidente è rappresentante e portavoce dell’associazione; il o la coordinatore organizzativo svolge gli incarichi esecutivi indicati dalle assemblee; il o la tesoriere gestisce i rapporti economici dell’associazione; il o la revisore controlla che le attività del tesoriere siano svolte con onestà e diligenza.

Ciascun responsabile designato può avvalersi della collaborazione di altri soci in un’ottica di cooperazione  delle  scelte e delle gestioni.

In mancanza di un’auspicata unanimità, le decisioni saranno prese a votazione palese e a maggioranza qualificata dei ¾ dei presenti all’assemblea.

Le iniziative dell’Associazione; elezione degli incaricati, approvazione delle linee di intervento, risoluzione delle problematiche organizzative e degli interventi politici, rapporti con l’esterno, ecc… saranno tutte determinate dall’assemblea.

L’assemblea annuale sarà convocata per il bilancio politico ed economico e per il conferimento di incarichi ad alcuni iscritti  per il buon funzionamento dell’associazione.

L’assemblea annuale sarà convocata per lettera con preciso ordine del giorno; le convocazioni saranno inviate a tutti i soci, almeno quindici giorni prima e, laddove possibile, anche attraverso posta elettronica o altri mezzi idonei.

Gli associati potranno costituire dei gruppi su base territoriale o affinità culturale e sociale.

Ogni gruppo, o altra denominazione collettiva, può sviluppare la propria attività in completa libertà e autonomia sulla base dei principi e delle modalità costitutive mantenendo nel rapporto con le altre entità ed i singoli l’unità organizzativa dell’associazione.

Ogni associato potrà richiedere la convocazione di assemblee straordinarie e chiedere eventualmente la revoca di incarichi. Le assemblee straordinarie devono comunque avere un ordine del giorno dichiarato e portato a conoscenza dei soci con le stesse modalità delle assemblee ordinarie.

E’ auspicata una sostanziale rotazione degli incarichi.

5. Modifiche allo statuto

Le assemblee ordinarie o straordinarie possono elaborare delle modifiche al presente statuto ma, in questo caso, si richiede una maggioranza qualificata di tutti gli iscritti che deve essere espressa sulla base delle proposte di modifica rese note a tutti gli associati; la successiva assemblea verificherà l’orientamento dell’Associazione sulla base delle risposte (anche scritte) degli associati.

6. Patrimonio e scioglimento

I beni di cui si avvale l’Associazione sono patrimonio collettivo e indivisibile. Ogni contributo, quota e donazione a sostegno dell’attività associativa,  ne diventa patrimonio della stessa.

L’eventuale scioglimento deve essere deciso all’unanimità. Qualora ciò non avvenisse, l’Associazione sussisterà ad opera di coloro che ne vorranno continuare le attività, senza vincolo alcuno per chi se ne vorrà allontanare.

Nel caso di scioglimento tutti i beni e le risorse materiali in possesso dell’Associazione  stessa saranno devoluti a enti, associazioni o realtà affini presenti sul territorio nazionale individuati dalla maggioranza dell’assemblea di scioglimento.